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Denominazione MONTEFALCO SAGRANTINO Annata 2005 Varietà di uva in % 100% Sagrantino. Resa uva 60 quintali ad ettaro (70 da disciplinare) Resa in vinificazione 60 litri ogni 100 chili di uva Età dei vitigni 8 anni Alcool 13,5% durata fermentazione 15-20 giorni Barrique per mesi 18 MESI Età barrique 1° passaggio Provenienza Barrique Francia Affinamento in bottiglia per mesi 6 Produzione media annua 4000 bottiglie di cui 98% per il mercato italiano e in 2% per il mercato estero Data di uscita sul mercato giugno 2008 Per il Montefalco Sagrantino, il disciplinare di produzione prevede che siano impiegate uve di Sagrantino in purezza; uve che, con ogni probabilità, sono le stesse cui parlava Plinio il Vecchio chiamandole, secondo la consuetudine di allora, Itriola. L'invecchiamento minimo previsto per entrambe le versioni è di trenta mesi, di cui, per il secco, almeno 12 in botti di legno, prima di essere messo in commercio. Dotato di buona beva, deve avere almeno 13 gradi nella versione secca e 14 in quella passita. Storia del Sagrantino Secco Il Sagrantino Secco è una varietà relativamente nuova per quanto riguarda la produzione di vino nella zona di Montefalco. Infatti il Sagrantino fino agli anni Settanta era prodotto unicamente nella tipologia Passito, facendo appassire le uve per realizzare un vino dolce; l'uva sagrantino non passita era utilizzata per produrre il Montefalco Rosso DOC. Per la storia del Sagrantino Passito, vedi Sagrantino Passito DOCG. Il disciplinare di produzione del Sagrantino Secco Il Sagrantino di Montefalco ha ottenuto la certificazione DOCG (Denominazione di origine certificata e garantita) nel 1992. Tali vini devono rispettare tra l'altro un proprio disciplinare di produzione. Nel caso del Sagrantino tale disciplinare specifica che la zona di produzione è costituita dal comune di Montefalco e da parte dei comuni limitrofi di Bevagna, Giano dell'Umbria, Castel Ritaldi e Gualdo Cattaneo. La resa di uva per ettaro, cioè la quantità di uva prodotta in un ettaro di terreno, non può superare gli 80 quintali. Il titolo volumetrico nel caso di Sagrantino Secco deve essere almeno del 12%. Le zone di vinificatura sono date dai comuni della zona di produzione, insieme ai comuni di Foligno, Spoleto e Marcsiano, nel caso di aziende preesistenti che già producevano Sagrantino prima dell'entrata in vigore del disciplinare. Vengono anche specificate le rese per la vinificazione, che nel caso di Sagrantino Secco non può superare il 65% ripestto al peso fresco dell'uva. Eventuali eccedenze non potranno ottenere la denominazione di origine controllata e garantita. Inoltre i vini prodotti dovranno subire un invecchiamento di almeno trenta mesi a partire dal primo dicembre dell'anno di raccolta delle uve. * colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendenti al granato con l'invecchiamento; * odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo; * sapore: asciutto, armonico; * titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%; * residuo zuccherino minimo: 30 gr.; * acidità totale minima: 5 per mille; * estratto secco netto minimo: 26 per mille.
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